Ai lavoratori anche apprendisti, licenziati da aziende che non possono accedere alla indennità di mobilità per riduzione di personale, per cessazione dell’attività dell’azienda, ovvero per altri motivi oggettivi che risultino: - da verbale di conciliazione sottoscritto ai sensi degli artt. 410 e 411 c.p.c., redatto presso le commissioni per la conciliazione delle controversie della Direzione Provinciale del Lavoro o di EBiCom oppure - da verbale sottoscritto in sede sindacale e ratificato presso la Commissione di Conciliazione di EBiCom; oppure - da verbale sottoscritto presso EBiCom di presa d’atto del licenziamento avvenuto, nonché della dichiarazione aziendale di non opposizione al licenziamento da parte del lavoratore, da produrre ad EBiCom dopo il sessantesimo giorno dalla comunicazione di licenziamento; oppure - da dichiarazione del Tribunale, o atto analogo, di fallimento dell’azienda; sarà corrisposto un contributo giornaliero pari al 20% dell’indennità erogata dall’INPS (Aspi) per un periodo massimo di 90 gg.
Termini di presentazione della domanda: La domanda dovrà essere presentata su apposito modulo dal lavoratore interessato entro e non oltre 150 giorni dalla data del licenziamento, integrata dalla documentazione che attesti l’indennità erogata da INPS esclusivamente a mano presso l’ufficio dell’ Ente oppure agli sportelli territoriali di Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs-UIL o presso le Associazioni Territoriali di Confcommercio. Le associazioni di cui sopra dovranno far pervenire a EBiCom la domanda entro 30 giorni dal ricevimento della stessa. Il contributo che avrà come base di calcolo l’indennità lorda corrisposta da INPS, sarà liquidato in un’unica soluzione al termine del periodo di Aspi, o comunque dei 90 giorni indennizzabili.
Documentazione da allegare in fotocopia: - copia del verbale di conciliazione sottoscritto ai sensi degli artt. 410 e 411 c.p.c. redatto presso le commissioni per la conciliazione delle controversie della Direzione Provinciale del Lavoro o di EBiCom; oppure - copia del verbale sottoscritto in sede sindacale e ratificato presso la Commissione di Conciliazione di EbiCom; oppure - copia del verbale sottoscritto presso EBiCom di presa d’atto del licenziamento avvenuto, nonché della dichiarazione aziendale di non opposizione al licenziamento da parte del lavoratore, da produrre ad EBiCom dopo il sessantesimo giorno dalla comunicazione di licenziamento; oppure - copia della dichiarazione del Tribunale, o atto analogo, di fallimento dell’azienda; - copia dell’avvenuto pagamento da parte dell’INPS relativo alle prime 90 giornate di disoccupazione.
L’erogazione verrà effettuata con i limiti di cui alle disposizioni finali. |